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Psicologia giuridica
La psicologia giuridica è una applicazione di tecniche, metodi e conoscenze psicologiche al diritto ed è una disciplina che affianca la pratica forense.
Lo psicologo giuridico valuta il funzionamento psicologico (personalità, maturità, stato mentale etc) e cognitivo (profilo globale, livello di sviluppo, acquisizione e funzionamento di abilità cognitive) della persona in rapporto alla sua posizione giuridica.
Il fine ultimo della valutazione psicologica in ambito giuridico è la raccolta di dati comportamentali da sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale, fornendo agli operatori della giustizia un parere tecnico che li aiuti nello svolgimento del loro ruolo.
RUOLO E FUNZIONI
Lo psicologo giuridico si occupa di affiancare il cliente in separazioni che comprendano l’affidamento dei figli nel ruolo di consulente tecnico di parte.
Approfondisce le tematiche della separazione ed aiuta il cliente nel trovare la soluzione migliore per il nuovo assetto familiare.
Lo psicologo giuridico deve avere una formazione specifica può essere nominato dal tribunale in qualità di consulente tecnico d’ufficio, affiancando il Giudice nell’approfondimento delle tematiche separative e cerca insieme alla collaborazione della famiglia separata una soluzione sostenibile per la nuova famiglia.
Lo psicologo giuridico in qualità di perito è preparato nell’affrontare qualsiasi tipo di perizia:
In prevalenza la VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA ED ESISTENZIALE.
In questo ruolo il perito attraverso una perizia svolta tramite l’anamnesi approfondita del cliente e la somministrazione di test specifici è in grado di valutare e quantificare tutti quei danni che una persona ritiene di aver subito, come un danno fisico, danno psicologico, un danno morale.
Inoltre in ambito civile
1. Mobbing;
2. Richiesta di inabilitazione, interdizione o amministratore di sostegno.
3. Capacità di fare testamento
Nel processo penale assume il ruolo di perito; la perizia può essere disposta nei confronti di diversi soggetti: dell’autore di reato, del detenuto (condannato), dell’internato, della vittima, del testimone, del minore.
Nei confronti dell’ imputato o del detenuto o dell’internato la perizia può essere disposta per stabilire:
L’ Imputabilità (artt. 85, 88, 89 C.P.)
La Pericolosità Sociale (artt. 203 C.P.)
La Capacità di stare in giudizio
L’ Infermità di mente sopraggiunta (artt. 70, 71, 73 C.P.P.)
Gli Arresti Domiciliari (artt. 284, 286 C.P.P e art. 47 ter legge 354/75.)
La Libertà Provvisoria (artt. 275 co 4 C.P.P.)
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